Si, l’attività di lavoro dipendente non preclude l’apertura di attività svolte presso terzi, a patto che le attività non siano in conflitto o addirittura in concorrenza sleale tra loro, ovvero autorizzate dal datore di lavoro e scritte nel contratto di lavoro.
A seconda delle modalità di esercizio, l’attività professionale svolta presso terzi, può essere inquadrata fiscalmente in modi differenti:
Per i necessari approfondimenti e per gli adempimenti di legge in materia fiscale o contributiva, è opportuno rivolgersi ad un commercialista o ad un consulente del lavoro.
Si, un Tecnologo Alimentare può costituire qualsiasi tipo di società con altri professionisti iscritti ad altri Ordini; la firma di documenti o perizie o expertise di specifica competenza deve essere apposta dal professionista che li ha redatti.
L’assicurazione professionale, ovvero l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei campi di applicazione specifici della Legge 59/94 (definita anche RCT – Responsabilità Civile contro Terzi), è obbligatoria per i professionisti intesi come singoli individui o società professionali o studi associati ai sensi del DL Liberalizzazioni 1/12 con lo scopo di tutelare l’assicurato in caso di eventuali danni cagionati a terzi (clienti).
Attualmente esistono alcune convenzioni quadro con primarie Compagnie Assicurative a livello nazionale, ma molti colleghi hanno preferito affidarsi al proprio Assicuratore di fiducia per personalizzare il proprio campo di attività ed i relativi premi assicurativi.
L’iscrizione all’Ordine Regionale è obbligatoria per poter svolgere l’attività professionale con il titolo di Tecnologo Alimentare, come previsto dalla Legge 59/94 “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare” in cui all’art. 2. “Attività professionale”, vengono elencate le competenze che rientrano nella sua sfera professionale.
L’obbligo di iscrizione negli Albi, dopo il D.M. 30/01/1982, è operante per tutti, senza esclusione alcuna per coloro che esercitano l’attività professionale, quale dipendenti.
Il parere del Consiglio di Stato n. 330/99 del 29/09/1999 recita che “non vi è ragione perché l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente surroghi l’assoggettamento all’Ordine professionale, in quanto le verifiche originarie ed in itinere dall’Ordine compiute non possono ritenersi assorbite da quelle effettuate dal datore di lavoro, essendo poste nel più generale interesse della collettività che utilizza, quella attività professionale”.
L’iscrizione ad un Ordine professionale, in quanto Ente Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, rappresenta una tutela per il professionista ed una garanzia per i suoi clienti, siano essi pubblici o privati.
I tariffari delle prestazioni sono stati aboliti per tutti gli Ordini professionali con il DL Liberalizzazioni 1/12, lasciando spazio a documenti di indirizzo e linee guida tariffarie a discrezione del Consiglio Nazionale e/o dei singoli Ordini Regionali.
I Tecnologi Alimentari che non esercitano la professione, non sono tenuti ad accumulare crediti formativi (CF), in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di non esercitare l’attività professionale.
L’obbligo della formazione inizia il 1 gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione e ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno corrispondenti ad 1 ora di attività documentata presso Università, Enti e Agenzia Formative accreditate.
Molte questioni in merito ai CF sono in fase di definizione da parte del Ministero della Giustizia di concerto con i Consigli degli Ordini a livello nazionale.
Si, i CF rilasciati dalle Università, Consorzi Pubblici e Pubblici-Privati, Scuole di Alta Formazione, Agenzie di Formazione Regionali accreditate, così come dalle Agenzie Formative accreditate dal Consiglio Nazionale, se pertinenti con le aree disciplinati previste dall’art.2 della Legge 59/94, sono considerati validi ai fini della formazione obbligatoria del Tecnologo Alimentare.
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, così come pure il Tecnologo Alimentare, non possono esercitare la professione di dietologo o nutrizionista o altre analoghe professioni con titoli similari. Infatti, la Legge 18/01/1994 n° 59 "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare" che può trovare sul sito www.otaeragg.it prevede all'art. 2 le undici specifiche attività che rientrano nella competenza del tecnologo alimentare. In particolare alla lettera h) vengono elencate le attività afferenti all'area professionale nutrizionale "da svolgersi in collaborazione con altri professionisti" ovvero la pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori.
Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in
termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al
destinatario.