F.A.Q.

F.A.Q.

  • Ho conseguito la laurea magistrale in scienze dell'alimentazione a Firenze, posso partecipare all'esame di stato per Tecnologo Alimentare?
    No, l'accesso all'esame di stato per Tecnologo Alimentare è riservato ai laureati provenienti dalle lauree magistrali nella classe LM70.
  • Mi sono iscritto a marzo, ho l’obbligo di ottenere 10 cf per quest’anno?
    No, l'obbligo della formazione inizia il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno della prima iscrizione.
  • La laurea in scienze e tecnologie alimentari è equipollente ad altre lauree?
    Attualmente la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari è equipollente solo alla laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari (D.M. 22.12.1994 pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16.10.1995).
  • Chi può fregiarsi del titolo di “tecnologo alimentare”?
    In base al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 3, comma 1, della Legge 18 gennaio 1994 n. 59, il titolo di tecnologo alimentare spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e sia iscritto all'apposito albo. Pertanto per l'esercizio della libera professione i tecnologi alimentari devono, in primo luogo, conseguire l'abilitazione attraverso il superamento dell'esame di Stato previsto dalla legge precitata. Tale esame può essere sostenuto solo da coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Una volta ottenuta l'abilitazione, il tecnologo alimentare, per l'esercizio della professione deve obbligatoriamente iscriversi all'apposito albo. Le conseguenze dell'esercizio della professione senza i predetti requisiti sono sanzionate dall'art. 348 del Codice Penale, in base al quale: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro". Per completezza d'esposizione, si osserva che l'art. 2229 del Codice Civile stabilisce espressamente che vengono determinate con legge "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Ovviamente per essere iscritto all'albo, il laureato deve aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge, tra le quali, in primis, il pagamento delle quote di iscrizione.
  • Un tecnologo alimentare dipendente presso un'azienda può erogare prestazioni professionali e/o servizi specialistici a terzi?

    Si, l’attività di lavoro dipendente non preclude l’apertura di attività svolte presso terzi, a patto che le attività non siano in conflitto o addirittura in concorrenza sleale tra loro, ovvero autorizzate dal datore di lavoro e scritte nel contratto di lavoro.

    A seconda delle modalità di esercizio, l’attività professionale svolta presso terzi, può essere inquadrata fiscalmente in modi differenti:

    1. se si tratta di prestazione occasionale, si opera con ritenuta d’acconto del 20% senza superare l’importo max di 5.000,00 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (valore corrispondente a 6.660,00 euro lorde) e la durata max di 30 giorni lavorativi con lo stesso committente;
    2. se si tratta di prestazione continuativa, è necessaria l’apertura della Partita IVA ed esistono diverse agevolazioni per i soggetti che iniziamo ex novo un’attività.

    Per i necessari approfondimenti e per gli adempimenti di legge in materia fiscale o contributiva, è opportuno rivolgersi ad un commercialista o ad un consulente del lavoro.

  • Un Tecnologo Alimentare può costituire una società di persone o di capitale con professionisti iscritti ad altri Ordini?

    Si, un Tecnologo Alimentare può costituire qualsiasi tipo di società con altri professionisti iscritti ad altri Ordini; la firma di documenti o perizie o expertise di specifica competenza deve essere apposta dal professionista che li ha redatti.

  • Un Tecnologo Alimentare può ricoprire il ruolo di Legale Rappresentante o Procuratore di una società privata o pubblica?
    Si, l’attuale assetto legislativo ai sensi delle Legge 59/94 e del relativo D.P.R. 283/99 non menziona incompatibilità tra l’iscrizione all’Ordine e l’assunzione di cariche di rappresentanza giuridica all’interno di società private o pubbliche.
  • Un Tecnologo Alimentare può firmare analisi di laboratorio o Piani HACCP o attestati di formazione?
    Si, un Tecnologo Alimentare può effettuare qualsiasi attività in autonomia o in collaborazione con altri professionisti, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/94, nel rispetto del Codice Deontologico e sotto la piena responsabilità individuale di quanto esprime, scrive, firma.
  • Per un Tecnologo Alimentare libero professionista l'assicurazione è obbligatoria?

    L’assicurazione professionale, ovvero l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei campi di applicazione specifici della Legge 59/94 (definita anche RCT – Responsabilità Civile contro Terzi), è obbligatoria per i professionisti intesi come singoli individui o società professionali o studi associati ai sensi del DL Liberalizzazioni 1/12 con lo scopo di tutelare l’assicurato in caso di eventuali danni cagionati a terzi (clienti).

    Attualmente esistono alcune convenzioni quadro con primarie Compagnie Assicurative a livello nazionale, ma molti colleghi hanno preferito affidarsi al proprio Assicuratore di fiducia per personalizzare il proprio campo di attività ed i relativi premi assicurativi.

  • Per un Tecnologo Alimentare che svolge la professione in ambito privato o pubblico è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine?

    L’iscrizione all’Ordine Regionale è obbligatoria per poter svolgere l’attività professionale con il titolo di Tecnologo Alimentare, come previsto dalla Legge 59/94 “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare” in cui all’art. 2. “Attività professionale”, vengono elencate le competenze che rientrano nella sua sfera professionale.

    L’obbligo di iscrizione negli Albi, dopo il D.M. 30/01/1982, è operante per tutti, senza esclusione alcuna per coloro che esercitano l’attività professionale, quale dipendenti.

    Il parere del Consiglio di Stato n. 330/99 del 29/09/1999 recita che “non vi è ragione perché l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente surroghi l’assoggettamento all’Ordine professionale, in quanto le verifiche originarie ed in itinere dall’Ordine compiute non possono ritenersi assorbite da quelle effettuate dal datore di lavoro, essendo poste nel più generale interesse della collettività che utilizza, quella attività professionale”.

    L’iscrizione ad un Ordine professionale, in quanto Ente Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, rappresenta una tutela per il professionista ed una garanzia per i suoi clienti, siano essi pubblici o privati.

  • Dopo l’abolizione dei tariffari degli Ordini quali sono i valori delle prestazioni professionali dei Tecnologi Alimentari?

    I tariffari delle prestazioni sono stati aboliti per tutti gli Ordini professionali con il DL Liberalizzazioni 1/12, lasciando spazio a documenti di indirizzo e linee guida tariffarie a discrezione del Consiglio Nazionale e/o dei singoli Ordini Regionali.

  • Nel caso in cui un Tecnologo Alimentare sia inoccupato, non essendo obbligatorio accumulare crediti formativi nel primo anno di iscrizione, questi crediti si possono riscattare negli anni successivi?

    I Tecnologi Alimentari che non esercitano la professione, non sono tenuti ad accumulare crediti formativi (CF), in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di non esercitare l’attività professionale.

    L’obbligo della formazione inizia il 1 gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione e ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno corrispondenti ad 1 ora di attività documentata presso Università, Enti e Agenzia Formative accreditate.

    Molte questioni in merito ai CF sono in fase di definizione da parte del Ministero della Giustizia di concerto con i Consigli degli Ordini a livello nazionale.

  • Nel caso in cui l'Università attribuisca 35 CF ad un corso di formazione o di specializzazione per i Tecnologi Alimentari, questi crediti coprono il totale dei CF previsti in tre anni?

    Si, i CF rilasciati dalle Università, Consorzi Pubblici e Pubblici-Privati, Scuole di Alta Formazione, Agenzie di Formazione Regionali accreditate, così come dalle Agenzie Formative accreditate dal Consiglio Nazionale, se pertinenti con le aree disciplinati previste dall’art.2 della Legge 59/94, sono considerati validi ai fini della formazione obbligatoria del Tecnologo Alimentare.

  • Un laureato in scienze e tecnologie alimentari può esercitare la professione di dietologo o nutrizionista?

    Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, così come pure il Tecnologo Alimentare, non possono esercitare la professione di dietologo o nutrizionista o altre analoghe professioni con titoli similari. Infatti, la Legge 18/01/1994 n° 59 "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare" che può trovare sul sito www.otaeragg.it prevede all'art. 2 le undici specifiche attività che rientrano nella competenza del tecnologo alimentare. In particolare alla lettera h) vengono elencate le attività afferenti all'area professionale nutrizionale "da svolgersi in collaborazione con altri professionisti" ovvero la pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori.

  • Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di pec (dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)?

    Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in
    termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:

    • semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
    • semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
    • facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
    • velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
    • possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
    • che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.
  • A che cosa serve la pec?

    La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).

  • Che cos’è la pec ?

    PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al
    destinatario.

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