Formazione
continua

Regolamento per la formazione professionale continua

Il Regolamento in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Novembre 2013. Gli obiettivi formativi riguardano le seguenti aree tematiche generali:
  • Rafforzare le abilità tecnico-professionali stabilite dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari
  • Favorire l’acquisizione ed il mantenimento di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli manageriali e gestionali
  • Acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti normativi, legislativi, giuridici, scientifici, tecnologici e produttivi in atto nel settore di competenza
  • Promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai settori agro-alimentare, ambientale, analitico, della nutrizione umana e dietetica, della qualità e sicurezza di prodotto e di processo
  • Favorire processi di interscambio delle conoscenze e competenze tra i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci

Crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine

  • L’obbligo della formazione inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione
  • Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno
  • Un credito formativo corrisponde a 60 min. di attività documentata (non meno di 45 min.)
  • Un singolo percorso formativo anche di lunga durata (es: corso di specializzazione, corso di qualifica auditor 1°/2° o 3° parte) ha diritto al rilascio massimo di 15 crediti
  • L’attività formativa a distanza (FAD) non può superare il 50 % dei corsi annui o il 50% del numero di crediti formativi da conseguire
  • L’attività di docenza in corsi professionali tenuti da Istituzioni Pubbliche o Private accreditate non può superare il 50% del numero di crediti formativi da conseguire
  • Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi: 1) gravidanza, 2) grave malattia o infortunio, 3) interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero;
  • Gli iscritti che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività formazione continua, ma devono attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale
  • Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato

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