| Indice |
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| Codice Deontologico |
| Rapporti con l'Ordine |
| Rapporti con i Colleghi |
| Rapporti con le Associazioni |
| Rapporti con i Clienti |
| Rapporti con la colletività |
| Pubblicità |
| Disposizioni Finali |
| Tutte le pagine |
PREMESSA
Il Codice Deontologico, raccoglie principi, norme e regole che ogni Tecnologo Alimentare iscritto all'Albo deve necessariamente osservare a tutela della dignità, del decoro e del prestigio della professione.
Il Codice Deontologico è unico per tutto il territorio Nazionale.
Art. 1. Ambito di applicazione
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari, anche per coloro che risultano iscritti all'Albo con annotazione a margine. Il Tecnologo Alimentare è tenuto alla conoscenza ed applicazione delle regole, l'ignorare le stesse non dispensa dalla responsabilità disciplinare. L'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare prescinde da considerazioni di religione, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica.
Art. 2 Campo di attività
Il Tecnologo Alimentare è tenuto a rispettare ed applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative. Il Tecnologo Alimentare di altra Nazionalità, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche. Di pari il Tecnologo Alimentare di Nazionalità italiana, nell'esercizio di attività professionali all'estero, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui svolge l'attività professionale. Nel caso in cui mancassero, il Tecnologo Alimentare deve rispettare le Norme del proprio Codice Deontologico.
Art. 3. Dovere nei confronti di clienti ed istituzioni
Nell'esercizio della professione, il Tecnologo Alimentare accetta il dialogo con i clienti e con le istituzioni come unico strumento di comunicazione senza pregiudizi.
Nei casi in cui, nell'esplicare la sua professione, si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi in genere, di incompatibilità con il proprio stato giuridico, o esistano contrasti di interesse specifici fra committente ed i propri doveri professionali, deve darne comunicazione ai soggetti interessati. Se lo ritiene opportuno può chiedere un parere al Consiglio del proprio Ordine Regionale e se la situazione generata non può essere rimossa, deve astenersi dal compiere l'atto o gli atti professionali.
Art. 4 Dovere di attività professionale
Il Tecnologo Alimentare, nel rilasciare certificati, attestati, perizie tecniche, o altro, deve asserire soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti. Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante.
Art. 5 Dovere di competenza e di aggiornamento professionale
Il Tecnologo Alimentare è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curare l'aggiornamento delle sue conoscenze, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti, rispettare i bisogni della collettività e dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione.
Art. 6. Potestà disciplinareL'inosservanza delle regole di condotta stabilite nel presente codice deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono perseguibili disciplinarmente. Spetterà agli organi competenti la potestà di infliggere sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche, previste dagli Art. 26, 27 e 28 del DPR n° 283 del 12.7.99
